In data 8 febbraio 2018, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il nuovo D.Lgs. n. 231/2017 che riporta le nuove disposizioni applicative e le sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti e allergeni, normative che entreranno in vigore dal 9 maggio 2018.
Il decreto entrerà in vigore a distanza di 90 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero il 9 maggio 2018. Per lasciare la possibilità agli operatori del settore alimentare di adeguarsi, fino a questa data rimangono in vigore le disposizioni del del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109.
Il D.lgs 15/12/17 n. 231, prevede di sanzionare le seguenti infrazioni:
La normativa prevede sanzioni per la mancanza delle seguenti indicazioni obbligatorie sull’etichetta:
Infine, il decreto stabilisce sanzioni per la mancanza di elementi che consentano di identificare il lotto di appartenenza dell’alimento in questione e la vendita di prodotti alimentari non preimballati con mezzi di distribuzione automatizzata (distributori e locali automatizzati).
Per facilitare la transizione e l’adeguamento, la normativa non avrà effetti retroattivi. Infatti, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018, che risultino non conformi al decreto, potranno essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Gli alimenti immessi sul mercato riportanti una adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal decreto, saranno esclusi dalle sanzioni. Saranno escluse anche le forniture a organizzazioni senza scopo di lucro per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, nel caso di irregolarità di etichettatura, purché non interessino la data di scadenza o le informazioni su sostanze che possono provocare allergie o intolleranze.
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